Le clausole in piccolo

Condizioni generali holimites srl

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico

Holimites Srl - Str. Damez, 23 - 39036 BADIA (BZ) - P.Iva 02235100217

  1. DISCIPLINA APPLICABILE
    A tutela dei diritti delle parti e nonostante qualsiasi eventuale clausola contraria il contratto di viaggio stipulato fra viaggiatore e l'agenzia intermediaria o fra viaggiatore ed organizzatore del viaggio è regolato dalle norme che seguono che sostanzialmente sono quelle previste dal DL 111 del 17 marzo 1995 che ha recepito le norme europee della direttiva CEE 314 del 1990, dalla Legge 27 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della CCV (Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, dalla Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale del 12 ottobre 1929 resa esecutiva con la legge 41 del 19 maggio 1932, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario e della convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico a cui il contratto si riferisce, nonché a quanto previsto in materia dal codice civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

  2. DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
    Ai sensi dell'art. 2 del DL 111 del 17.3.95 di attuazione della direttiva CEE 90/314 i pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati venduti od offerti in vendita a prezzo forfettario, di durata superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo che comprenda almeno una notte. Tali servizi possono essere (a titolo esemplificativo e non esaustivo): trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

  3. DEFINIZIONE DI VENDITA INTERMEDIATA E DI ORGANIZZAZIONE CONTO PROPRIO
    Individuazione dei soggetti responsabili
    L'agenzia che vende un pacchetto turistico è tenuta a specificare sul modulo di contratto se la sua è funzione di intermediazione fra il Cliente e l'organizzatore (T.O. Tour Operator) oppure se il pacchetto è venduto dall'agenzia quale organizzatrice (per conto proprio). Nel primo caso le condizioni di contratto applicabile saranno quelle - fatto salvo il disposto dell'art. 1 - pubblicate sul programma o catalogo dell'operatore. Nel caso di pacchetto realizzato in conto proprio quelle indicate nelle presenti condizioni.

  4. PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI
    L'accettazione delle prenotazioni, redatta su apposito modulo, è subordinata alla disponibilità dei posti presso l'Organizzatore ed al contemporaneo versamento dell'importo dovuto La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell'Agenzia come intermediario fra cliente ed organizzatore o direttamente dall'agenzia se organizza in proprio il viaggio o la vacanza oggetto del contratto.

    § Prenotazione a nome di più persone
    Nel caso una prenotazione sia stata fatta da un soggetto a favore e/o a nome di più persone, questi è responsabile ad ogni effetto, compreso quello della conoscenza dettagliata e dell'accettazione del programma, dell'esattezza dei dati forniti riguardo i partecipanti, delle condizioni di contratto e di partecipazione e dell'obbligo del pagamento dei servizi richiesti, nei confronti dell'intermediario e/o organizzatore.
    § Prenotazione di servizi separati
    Nel caso di prenotazione di servizi separati, salvo specifica condizione scritta sul contratto la mancata disponibilità di un servizio non può dare diritto all'annullamento degli altri senza il pagamento delle relative penali previste dall'organizzatore.

  5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI VIAGGIO
    La prenotazione costituisce proposta irrevocabile per la conclusione fra le parti di un contratto avente per oggetto l'esecuzione di un viaggio conforme ai programmi ed alla tipologia di viaggio pubblicata o al quale si è fatto riferimento specifico sul contratto ed alla richiesta effettuata dal cliente e concordata con il venditore, e comporta l'integrale conoscenza ed accettazione del programma, delle presenti condizioni generali di contratto ed eventualmente anche di quelle particolari predisposte dall' organizzatore/i dei servizi.
    Le indicazioni e informazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali o nel programma di viaggio, saranno fornite al viaggiatore in tempo utile prima della partenza.

  6. TREKKING, VIAGGI AUTOGESTITI, CICLOTURISMO, INIZIATIVE SPORTIVE E SPECIALI
    Coloro che si iscrivono a viaggi di cui al titolo di questo paragrafo, dichiarano specificatamente con l'iscrizione di essere perfettamente a conoscenza del programma, del tipo di viaggio e delle modalità di realizzazione previste dallo stesso. Dichiarano anche di essere nelle condizioni fisiche adatte all'effettuazione e sollevano da ogni responsabilità l'organizzatore, i capigruppo e/o l'intermediario del viaggio. Dichiarano anche di accettare ed adeguarsi anche durante il viaggio alle decisioni, compreso l'eventuale ordine di rientro, del capogruppo responsabile.

  7. PAGAMENTI DEI SERVIZI
    All'iscrizione il viaggiatore deve versare l'eventuale quota di iscrizione al viaggio (se prevista) e la quota rimborso spese prenotazione prevista dalla associazione regionale delle agenzie viaggi (FIAVET). Dovrà essere inoltre versato l'importo previsto dall'organizzatore. Le quote d'iscrizione ed il rimborso spese prenotazione non potranno in nessun caso essere restituite. A cura del viaggiatore, pena la decadenza del contratto per sua causa e colpa, e senza obbligo di alcun sollecito da parte dell'organizzatore e/o agenzia intermediaria, dovrà esser fatto pervenire all'agenzia il saldo totale dei servizi entro il termine di tempo richiesto per i singoli pacchetti/servizi prenotati. Se non è stato esercitato nei termini e modi previsti, il diritto di recesso da parte del viaggiatore, in caso di mancato puntuale pagamento dell'importo, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 CC. Anche in questo caso però il viaggiatore sarà comunque tenuto a titolo di penale, a versare l'intera quota di partecipazione e degli eventuali supplementi. L'intermediario e/o organizzatore del viaggio potrà quindi agire per il recupero della differenza fra le quote di partecipazione dovute e le somme versate. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo potranno esser computati gli interessi moratori nella misura del tasso di sconto bancario vigente al momento maggiorato di tre punti.

  8. TARIFFE E QUOTE
    Le quote di viaggio e soggiorno sono stabilite in base alle quotazioni dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio e soggiorno e quindi spesso diversi mesi prima della data di partenza del viaggio. Qualora all'epoca di effettuazione del viaggio si verificassero sensibili variazioni nel corso dei cambi o dei costi, le quote potranno essere modificate in proporzione. Comunque i prezzi indicati nel contratto potranno esser modificati dandone comunicazione al cliente solo fino al 21° giorno precedente la partenza e solo in caso di variazioni di costi di trasporto incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali tasse imposte, tasse di atterraggio, sbarco, imbarco, oppure dei tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento ai costi dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata. Tuttavia, qualora l'aumento superasse il 10% delle quote indicate è diritto del viaggiatore rinunciare, senza alcuna penale, al viaggio o vacanza.

  9. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE
    Pur non essendo suo interesse il farlo l'organizzatore dei viaggi può, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità per qualsiasi danno a ciò derivante al viaggiatore, ma con il solo obbligo della restituzione delle somme versate, recedere dal contratto totalmente e/o parzialmente in ogni momento prima della partenza. Di conseguenza può annullare in tutto o in parte il viaggio, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto (epidemie, sommosse, situazioni che ne sconsigliano l'effettuazione, ecc. ).
    L'organizzatore può ugualmente recedere dal contratto senza indennità, qualora il numero minimo di partecipanti al viaggio non sia stato raggiunto. Naturalmente in questo caso verranno restituite tutte le somme versate incluse quote d'iscrizione e spese.

  10. RECESSO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
    Recesso senza penalità
    Il viaggiatore potrà recedere dal contratto di viaggio sottoscritto senza versare il corrispettivo di penale previsto nel paragrafo seguente in caso di modifica significativa di uno degli elementi essenziali del contratto da parte dell'operatore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: aumento superiore al 10% del prezzo globale, slittamento della data di partenza superiore ai due giorni lavorativi, modifica della categoria dell'albergo, ecc. In tal caso il viaggiatore è tenuto a comunicare entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di modifica se intende esercitare il suo diritto di recesso o se intende aderire alla nuova proposta dell'operatore. In assenza di comunicazione da parte del viaggiatore nel termine la proposta dell'operatore si intende accettata. Il viaggiatore qualora non accetti la proposta e rinunci al viaggio potrà richiedere il rimborso delle somme già versate che verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso

    Recesso con penalità
    Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nei precedenti commi del presente articolo sarà addebitato a titolo di penale un importo fisso di euro 50 oltre al corrispettivo per il recesso stabilito nella misura accettata e controfirmata dal viaggiatore al momento della prenotazione

    10 bis
    § CHIARIMENTO IN MATERIA DI RECESSO
    Gli effetti del recesso del Cliente o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai sopra riportati articoli che sostanzialmente riproducono il disposto degli articoli 12 e 13 del D.L. 111/95. Pertanto essi rispettano il giusto equilibrio fra le parti contrattuali anche in virtù dell'art. 1469ter CC (introdotto dalla L.52/96 di attuazione della direttiva CEE 93/13, concernente le clausole abusive dei contratti con i consumatori) secondo cui non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge.

  11. SOSTITUZIONE CON ALTRA PERSONA
    Il viaggiatore potrà farsi sostituire da altra persona nell'esecuzione del contratto, a condizione che la comunicazione della sostituzione pervenga all'organizzatore/intermediario in tempo utile per le modifiche e che questa persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio e/o soggiorno (documenti di viaggio, sistemazione alberghiera, ecc). Il viaggiatore è comunque, anche in questo caso in solido col cessionario, tenuto ad indennizzare l'organizzatore/intermediario di tutte le spese causate da questa sostituzione, incluse le somme a qualsiasi titolo dovute a terzi. Il nuovo viaggiatore sarà tenuto inoltre al versamento di un'altra tassa d'iscrizione se dovuta.

  12. ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ D'ANNULLAMENTO
    Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile, anzi è consigliato, richiedere di stipulare a pagamento, una speciale polizza assicurativa (facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia, per documentati gravi motivi, alla partecipazione al viaggio/soggiorno stesso. Misura del premio e copertura si intendono nei limiti e secondo le condizioni generali previste dalla polizza della Compagnia d'Assicurazione che sarà scelta.

  13. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
    L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore e qualora le soluzioni offerte siano di valore inferiore a quelle previste risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore non venga accettata per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche richieste invece dal viaggiatore a prenotazioni già accettate obbligano l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta al viaggiatore l'addebito delle maggiori spese sostenute.

  14. SERVIZI NON USUFRUITI
    L'organizzatore/intermediario si riserva, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti, qualora il viaggiatore fornisca la documentazione scritta del servizio non usufruito per sua scelta o per altrui inadempienza o della diversa prestazione ottenuta.

  15. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
    I viaggiatori dovranno esser muniti di passaporto o documento valido per l'espatrio nonchè dei visti di ingresso, soggiorno e transito, e della documentazione sanitaria o doganale richiesta da tutti i Paesi attraversati. Essi inoltre dovranno attenersi alle normali norme di diligenza e di prudenza ed all'osservanza delle regole ed informazioni indicate dall'organizzatore o da suoi rappresentanti. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa dell'inadempienza alle suddette obbligazioni. Il viaggiatore è tenuto a fornire tutte le notizie, informazioni e documenti giudicati utili dall'organizzatore per l'esercizio di surroga nei confronti dei diretti responsabili del danno.

  16. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
    Nel caso vi fosse costretto l'Organizzatore ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, anche dopo la partenza, il programma di viaggio variando l'itinerario, gli orari di partenza, i mezzi di trasporto e sostituendo gli alberghi previsti con altri della stessa qualità e categoria ove possibile, senz'altro obbligo che quello della eventuale restituzioni della differenza di prezzo fra i servizi previsti e quelli effettivamente forniti.

  17. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
    La categoria degli alberghi proposti è stabilita dall'organizzatore in base ai suoi criteri di valutazione dei requisiti di idoneità e può non corrispondere, in qualche caso, alla classificazione fatta dagli enti turistici governativi o dagli alberghi stessi. Per quei Paesi dove esiste una classificazione ufficiale è eventualmente riportata una tabella comparativa nelle informazioni generali. Per gli alberghi italiani viene riportata la classificazione ufficiale.

  18. RESPONSABILITÀ
    L'organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vangano fatte da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi a meno che non provi che l'evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da persona estranea alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'agenzia intermediaria presso la quale sia stata fatta la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in nessun caso dalle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate (vedi art. 1).

  19. LIMITE DEL RISARCIMENTO
    Il risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali (vedi art.1) in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale. Qualora il testo delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni entrassero in vigore, si applicheranno i limiti di risarcimento previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

  20. OBBLIGO DI ASSISTENZA
    L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o per contratto. L'organizzatore non è quindi responsabile nei confronti del cliente per l'inadempimento da parte del venditore intermediario degli obblighi a carico di quest'ultimo. E viceversa.

  21. RECLAMI E DENUNCE
    Il Cliente, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 19 DL 111/95 deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, direttamente all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nelle sua realizzazione o organizzazione all'atto stesso del loro verificarsi o se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora, come è consigliabile, i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche l'organizzatore deve prestare al cliente tutta l'assistenza prevista dal precedente art.19 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Nello stesso modo l'organizzatore dovrà ricercare una equa soluzione ed una sollecita risposta nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi.

  22. FONDO DI GARANZIA
    E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore potrà rivolgersi ai sensi dell'art. 21 DL 111/95 in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia intermediaria o dell'organizzatore per il rimborso del prezzo versato o per il suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo dovrà altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-comunitari in caso di emergenze imputabili o meno all'organizzatore. Le modalità d'intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio.

  23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
    Di comune accordo ai sensi dell'art. 29 CCV potrà esser previsto che le controversie nascenti dall'interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto siano devolute alle decisioni di un Collegio Arbitrale che deciderà secondo diritto previo eventuale tentativo di conciliazione.

    Oltre alle condizioni generali di contratto sopra indicate confermiamo di conoscere ed accettiamo particolare anche delle seguenti:

    PACCHETTI DI ALTRI OPERATORI:
    HOLIMITES Srl può proporre in agenzia ma anche sul proprio sito internet www.holimites.com pacchetti di viaggio di operatori terzi: In questo caso sarà sua cura comunicare al cliente finale prima o al perfezionamento del contratto l'esatto nome dell'operatore che organizza il viaggio. In questo caso il contratto si intende concluso per effetto dell'accettazione da parte del Tour Operator (Operatore) e valgono le condizioni generali indicate sui cataloghi dello stesso disponibili in agenzia.